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Libro terzo 161


proprietario, chi se ne sente offeso debba fermarsi alla finzione giuridica che gli oppone la persona del direttore. Tanto varrebbe allora chiedere ragione di tutto e sempre al gerente responsabile!

In questo senso, infatti, si pronunciò la Corte d’onore dell’Associazione della Stampa di Roma (1891).

ART. 268.

La responsabilità di un articolo anche sottoscritto, ricade sul direttore del giornale che lo ha pubblicato; l’autore o il firmatario, appartengono alla classe degli indegni, o di coloro ai quali, per una ragione qualunque, è negato l’onore di trattare vertenze cavalleresche; o quando l’autore, declinandone la responsabilità, ricusi di ritrattarsi, o di dare le dovute soddisfazioni.

ART. 269.

La stessa responsabilità spetta al direttore del periodico, tutte le volte che si potranno raccogliere indizi sufficienti per ritenere che il firmatario dell’articolo pubblicato è un semplice prestanome. In caso dubbioso i padrini della parte lesa, potranno rivolgersi per la decisione ad una giurìa d’onore, composta di pubblicisti di specchiata onoratezza e d’intelligenza provata.

Nota. — Nè ci vorranno accusare, perciò, di troppa severità. Si consideri che, come in tutte le classi sociali, anche in quella dei pubblicisti e dei direttori di giornali, possono esistere elementi malvagi, i quali sotto l’egida di una lancia spezzata, o di uno spadaccino di mestiere, assoldato perchè presti col nome il suo braccio, potrebbero attaccare impunemente il più onesto dei cittadini.

11 — J. Gelli.