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154 Codice cavalleresco italiano


l’altro di rimettere alla Corte d’onore la definizione della vertenza. Così operando, i rappresentanti non assumeranno responsabilità di fronte alla loro coscienza e alla legge, e otterranno una soluzione conforme ai dettami della giustizia e della logica.

Ma perchè le cose semplici e diritte riescono meno accette agli spiriti turbati dalle offese, ecco le condizioni volute dalle consuetudini cavalleresche in fatto di sostituzione.

ART. 255.

Un figlio, un fratello, un nipote possono sostituire il rispettivo padre, fratello e zio in certe determinate condizioni (Bellini, III, 1°; Angelini, II, 1°; De Rosis, II, 21°).

ART. 256.

Perchè il figlio possa essere autorizzato a prendere il posto del padre, in una vertenza d’onore, è necessario;

a) che il padre abbia le qualità di offeso (art. 15 Regol. Corte d’On. Venezia e De Rosis, II, 23°);

b) che il padre sia riconosciuto incapace di vendicare l’offesa patita;

c) che l’età dell’avversario si avvicini più a quella del padre (De Rosis, II, 22°);

d) che il padre abbia oltrepassata l’età di 60 anni (De Rosis, II, 21°);

e) che il padre sia assente al momento dell’offesa (art. 15 Regol. d’On. di Venezia).

Nota. — Mentre deve riconoscersi l’equità della prima delle condizioni richieste dallo Châteauvillard (I, 6°), affinchè il figlio possa sostituire il genitore in una vertenza,