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xvi | Prefazione |
utilità, mentre il secondo la confermò nel suo Codice cavalleresco sotto forma di progetto di tribunali d’onore militari, ma con caratteri talmente somiglianti a quelli di un Consiglio di disciplina da renderli poco accetti alla maggioranza.
Lo stesso difetto si riscontra, sebbene attenuato, nel Regio Decreto del 4 ottobre 1908, relativo alla costituzione del Giurì d’onore per i militari. I compilatori di codesto Decreto dovevano aver dimenticato, o in allora non ricordarono, che già dal 1888 la pratica aveva dimostrato che i Giurì d’onore avrebbero potuto ridurre grandemente il numero degli abattimenti cavallereschi, semprechè si fosse lasciata alle parti interessate il diritto di scegliere il proprio giudice nella composizione del Giurì e fosse reso obbligatorio ai giudici di pronunziare un lodo definitivo, invece di lasciar libere le parti di risolvere a loro piacimento la vertenza. Fortunatamente il Ministero della Guerra con recenti Circolari ha dimostrato di aver saputo giustamente valutare la grande importanza del Giurì d’onore, sicchè si può sperare che tra breve emanerà nuove disposizioni, atte a fare scomparire dall’esercito l’abuso, se non l’uso, di duellare.
Il concetto di attribuire alle parti la scelta del proprio giudice nella costituzione del Giurì, fu la guida che mi resse nel 1888 nella costituzione della Corte d’onore permanente di Firenze, assistito da notevoli personaggi, godenti fama di grande rettitudine e di cortesia esemplare.
Appena costituita, alla Corte permanente fiorentina il lavoro affluì intenso da ogni parte d’ltalia e anche