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Libro terzo 145


Nota. — Si garentisce in modo efficace e non dubbio il credito dell’avversario, depositando la somma equivalente e vincolando con le norme di legge la ricevuta del deposito a favore del creditore; ovvero, offrendo ipoteca prima su immobili di valore maggiore al credito valutato; oppure, offrendo sequestro preventivo su mobili. Garantita in una di queste forme la somma dovuta al creditore, la incapacità o interdizione cessa di esistere. Il pagamento reale con moneta corrente è da preferirsi, quando sul credito vantato non cade eccezione; se evvi opposizione per parte del debitore, allora si vincola la somma discussa. Le trattative della vertenza devono essere riprese nelle ventiquattro ore successive allo eseguito pagamento, o allo eseguito vincolamento della ricevuta del deposito fatto.

Nel caso di pagamento, però, è bene notare che questo non si considera eseguito, compiuto, fatto, se non quando il debitore entra in possesso della ricevuta firmata e quietanzata dal creditore. Da questo momento cominciano a decorrere le 24 ore di consuetudine (G. d’O. Milano, 3 marzo 1895. Vertenza Alocci-Ansaldi; e Bellini, IV, V).

k) a chi provoca od offende un gentiluomo senza plausibile motivo (l'offeso si rivolgerà al Tribunale ordinario o alla Corte d'onore, secondo i casi: De Rosis, II, 13°);

l) a chi, ritenendosi offeso, aggredisce un gentiluomo, prima che gli venga negata una riparazione dell’offesa per le vie cavalleresche;

m) al fratello, al parente, all’amico, che provocano od offendono l’offeso dal fratello, dal parente, dall’amico, per costituirsi responsabili degli atti loro, non potendo sostituirli legalmente e cavallerescamente;

Nota. — Tizio, ritenendosi ingiuriato da certe frasi,

10 — J. Gelli.