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144 Codice cavalleresco italiano


e) al rappresentante che volesse sostituire il suo mandante; tranne nel caso in cui questi mancasse all’appuntamento, nel qual caso, però, l’avversario ha obbligo di ringraziare e di non accettare;

f) al parente, all’amico, al testimone, che in caso di grave ferita o di morte, incontrate in un duello dal rispettivo congiunto, amico o mandante, pretendessero di assumerne le parti e dar seguito alia vertenza (Châteauvillard, 111, 80; De Rosis, II, 32, e a pag. 57);

g) a colui che sfidasse senza essere stato provocato (De Rosis, II, 13);

h) al debitore è vietato di provocare il suo creditore e di mandargli un cartello di sfida, fino a che non sia stata regolata la pendenza pecuniaria. Pero, questa disposizione non vale quando il creditore fosse offensore o provocatore; poiché la sua provocazione ed offesa potrebbero mascherare un vero e proprio ricatto (Bellini, I, II, III, IV, V);

Nota. — Sarebbe, invero, cosa comoda saldare i propri debiti con un colpo di sciabola o di spada, che mentre libererebbe di un avversario, sbarazzerebbe dall’incubo di un creditore. E non meno comodo sarebbe insultare il debitore supposto o reale e alla sua domanda di riparazione mettergli il dilemma: o pagare (anche se non è dovuto) o niente riparazione. Ed in ciò evvi ricatto morale vero e proprio, senza sottintesi e restrizioni.

i) il creditore può sfidare il debitore; ma sarà cura dei testimoni di accertarsi che la partita interessi venga regolata prima di decidere con le armi quella d’onore;