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Libro terzo 127


Ma si parla di... allora! Ma ora? Ora, recentemente, si è arrivati a squalificare un trentino, il quale, rischiando la forca austriaca, ha combattuto da valoroso per l’Italia, meritandosi due medaglie d’argento al valore. E lo si è squalificato perchè, esercitando un suo diritto cavalleresco, come rappresentante di un amico aveva recusato il fiduciario in un giurì d’onore!

Non è dubbio che l’applicazione bolscevica dei principi fondamentali delle leggi d’onore abbia prodotto nello spirito pubblico una tendenza verso la revisione di codeste assurde deliberazioni e la opportunità dello istituto della riabilitazione cavalleresca. Il tema è arduo ed il passato ammaestra poco, poichè uno solo è il caso conosciuto di riabilitazione in materia d’onore. Il cav. G. B. Serralunga, già deputato di Biella, in una assemblea nella quale si discuteva intorno alla necessità di un nuovo tronco ferroviario della regione, fu fatto segno a parole poco reverenti da parte di un contraddittore. Ne seguì una sfida e una querela per avanzata indegnità cavalleresca contro l’offensore in base a una sentenza d’appello passata in giudicato da venti anni circa. Il Pretore di Milano rimise la soluzione della vertenza ad un giurì, presieduto dal compianto senatore Ing. Cesare Saldini, e composto dal senatore Marco Pozzo, ex ministro di G. e G., dell’avv. Giuseppe Pugliesi, del comm. J. Gelli e del comm. ing. A. Manfredini.

Il 16 di aprile del 1904 il giurì, assolvendo il compito affidatogli, decise: «che le parole vivaci, per quanto meno corrette, non costituivano offesa che potesse dar luogo ad un’azione cavalleresca; ma