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Libro terzo 117

esposte le ragioni della indegnità; e non sono validi se mancano della firma di uno dei rappresentanti, poichè essi assumono tutta la responsabilità della decisione presa (C. d’On., Livorno, 25 agosto 1921; Roma, 5 giugno 1922).

ART. 223 e.

I rappresentanti di una parte non possono squalificare di loro arbitrio il primo avversario, o considerarlo squalificato, se la squalifica non resulta come è detto all’art. 223 e.

ART. 223 f.

Un primo può, invece, essere squalificato dai propri rappresentanti o testimoni; ma egli ha il diritto di appellarsi ad un giurì bilaterale, o unilaterale, se i suoi rappresentanti o testimoni rifiutassero il loro concorso alla formazione del giurì bilaterale.

ART. 223 g.

Un giurì, investito di decidere una pregiudiziale, non può pronunziarsi su di essa, se prima i rappresentanti non hanno attribuito la qualità di offeso con o senza provocazione (C. d’On. Livorno, 25 marzo 1922; Bari 3 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922).

ART. 223 h.

La presunzione della indegnità cavalleresca non esime dall’obbligo della soddisfazione dovuta all’offeso, che non ha provocato (C. d’On. Firenze, 22 ottobre 1899; 25 maggio 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922).