Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
Libro terzo | 115 |
IV.
Indegnità cavalleresca.
Se, discutendosi della vertenza, si accusasse una delle parti di fatti che, se veri, lo priverebbero delle prerogative cavalleresche, sarà sospesa ogni discussione e la parte accusata chiederà l’appello ad un giurì d’onore per essere giudicata.
Nota. — Di massima non si discute mai la degnità cavalleresca dell’offeso gratuitamente, e cioè, senza provocazione apparente o reale da parte dell’offeso. Si discute sempre la posizione cavalleresca dell’offensore, anche nei rapporti dell’offesa; e perciò è prescritto che:
Il primo atto da compiersi dai rappresentanti le parti contrarie è quello di determinare quale fra i due contendenti è l’offeso e quale l’offensore (art 6); e se l’offesa fu o no provocata (art. 9) (C. d’On. Livorno, 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922).
All’offeso senza provocazione è dovuta sempre, senza discussione o eccezione di sorta, una soddisfazione, qualunque sia la sua posizione di fronte al Codice cavalleresco (C. d’On. Firenze, 22 ottobre 1899: Bari, 9 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922).
Nota. — Se così non fosse, e la soddisfazione venisse negata sotto lo specioso pretesto che l’offeso è un indegno, si ammetterebbe che l’offensore non è un uomo onesto.