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106 Codice cavalleresco italiano

quali affidò ampio mandato, o da un verbale di questi e di quelli della controparte insieme, ha la facoltà di chiedere il giudizio di un giurì d’onore per la tutela della reputazione sua. Se i firmatari rifiutassero di partecipare al giurì, il mandante deve appellarsi ad un giurì unilaterale, costituito su domanda sua da persone del luogo, investite di pubblici uffici elettivi, o dal magistrato più elevato in grado, residente ove fu consumata l'offesa (C, d’O. Livorno, 25 agosto 1921).

Nota. — Parrebbe impossibile, ma purtroppo è accaduto che i quattro rappresentanti, concordi, o quelli di una parte, dimentichi di ogni onestà, hanno volontariamente, di proposito, e non per ignoranza, compromesso la posizione cavalleresca del loro rappresentato. Contro codeste turpi azioni deve esservi un mezzo di difesa, e codesto mezzo è appunto il diritto riconosciuto di appellarsi a un giurì, o a una Corte d’onore, non potendosi ammettere che due o quattro disonesti possano di comune accordo per malvagità o interesse rovinare nella reputazione un galantuomo.

ART. 215 c.

La protesta contro un verbale che lede l’onore, la reputazione, o i diritti di un rappresentato, deve essere immediata e presentata entro le 24 ore dalla consegna di detto verbale.

ART. 216.

Se le vertenze sono originate da cause futili, da puntigli, o da questioni meschine, devono assolutamente essere composte all’amichevole. Se, invece, sono sorte in seguito ad insulto, al giuoco o in altro