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Libro terzo 105

II.

Accomodamento pacifico della vertenza1

ART. 211.

Qualunque sia l’indole della querela, i rappresentanti non risparmieranno nessun tentativo per il pacifico componimento della vertenza.

Nota. — Così opina Châteauvillard, IV, 3°. I rappresentanti non devono dimenticare l’art. 241 del Codice penale italiano e devono coscienziosamente ottemperarvi non solo nell’interesse loro, ma anche in quello del proprio rappresentato, la vita e l’onore del quale sono nelle mani loro. Le vertenze più difficili potrebbero risolversi pacificamente, se i rappresentanti non si immedesimeranno della parte che rappresentano.

ART. 212.

Potendo addivenire ad una sistemazione amichevole, i rappresentanti si condurranno di maniera che, senza offendere la giustizia e l’equità, il loro rappresentato abbia a scapitarvi il meno possibile, rimanendo sempre tra di loro cavallereschi e scevri di parzialità.

Nota. — Si ricordi che i rappresentanti non devono immedesimarsi nel risentimento o nella responsabilità dei loro primi; e tanto meno esigere dall’offensore dichiarazioni, scuse ecc., umilianti. Pretendendo ciò, non raggiungeranno lo scopo della soluzione pacifica, e tanto meno faranno l’interesse del loro primo, perchè le ritrat-

  1. Veggasi Gelli, Manuale del duellante, pag. 41.