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LIBRO TERZO.

DALLA TRATTAZIONE

DELLA VERTENZA

AL VERBALE DI SCONTRO




I.

Generalità.

ART. 207.

Lo sfidato, nominati i suoi rappresentanti, comunica loro l’indirizzo e l’ora del convegno indicato da quelli dello sfidante.

ART. 208.

I rappresentanti dello sfidato devono trovarsi al convegno nel luogo e nell’ora indicati.

ART. 209.

Il mancato intervento loro al convegno stabilito, se non giustificato, deve ritenersi come rifiuto di riparazione cavalleresca, e l’offeso la ricercherà nel ver-