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Libro secondo 101

15 passi); quelli nei quali uno solo fa uso di arma carica; quelli alla pistola, alla spada o alla sciabola, a cavallo, in carrozza, ecc.; tutti quei combattimenti infine, nei quali le armi non sono eguali fra di loro, e le condizioni e la condotta dello scontro non sono conformi alle disposizioni legislative e a quelle cavalleresche italiane.

Perciò nessun gentiluomo, che ha rispetto di sè stesso, deve parteciparvi in alcuna maniera.

Nota. — Questi duelli, eccezionali, non essendo cavallereschi, nulla hanno a che fare col Codice dell’onore.


XVIII.

Duelli in luoghi chiusi1.

ART. 205.

In via eccezionale il duello ad arma bianca può farsi in luogo chiuso (camera, sala, ecc.).

ART. 206.

Se le circostanze imponessero la necessità di far combattere i duellanti in luogo chiuso, uno o ambedue i combattenti possono rifiutarsi di scendere sul terreno.

  1. Veggasi Gelli, Manuale del duellante, libro quarto, p. 210.