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Libro secondo 93


discendere a tale domanda, e qualora la maggioranza li obbligasse a concederla, rinunzino al mandato di rappresentante; perchè, quantunque reciproca, tale concessione può essere causa di risultati troppo funesti, come dice Bazancourt, e di errori notevoli, senza arrecare alcun vantaggio, capace di controbilanciarli.

ART. 185.

Uno dei primi, anche se offensore, e se i rappresentanti hanno accondisceso a tale reciproco accordo, può rifiutarsi sempre di accettarlo, essendo l’uso delle due mani contrario alle buone consuetudini cavalleresche.

ART. 186.

1° Nei duelli con la spada non si può parare, o deviare il colpo del ferro nemico con la mano. (Châteauvillard, V, 14°, e Angelini, XIV, 6°).

2° In quelli con la sciabola è lecito parare i colpi col braccio (Angelini, XIV, 7°).

3° I testimoni sono in diritto di far legare la mano disarmata a quel duellante, che, battendosi con la spada, para, o tenta di parare, con la mano i colpi diretti contro di lui dall’antagonista.

Nota. — Secondo il Bellini (VIII, I), se nelle condizioni di scontro, o durante il combattimento si volesse imporre l’esclusione di alcuni colpi; l’avversario, a cui quella esclusione non garba, ha il diritto di rifiutare il combattimento.

ART. 187.

Infrange le regole di cavalleria, ed è squalificabile