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92 Codice cavalleresco italiano

XIII.

Impiego della mano sinistra sul terreno1.

ART. 183.

In uno scontro con le armi non si deve concedere l’uso della mano sinistra, nè come parata nei duelli alla spada, nè quale mezzo per deviare l’arma dell’avversario, o per parare nei duelli colla sciabola (De Rosis, IV, 27°; Angelini, XIV, 6°).

Nota. — L’uso della mano sinistra (se destro), della destra (se mancino), è bandito nei duelli alla spada tanto come parata, quanto, e a maggior ragione, per afferrare e deviare il ferro nemico. Il braccio e la mano non armata si possono usare nei duelli di sciabola per parare un colpo. Ma chi agisse altrimenti, si renderebbe reo di tradimento e dovrebbe sottostare alle pene sancite dal Codice penale per i ferimenti volontari.

ART. 184.

In seguito ad accordo tra le parti si concede la facoltà di servirsi della mano sinistra come semplice parata nei duelli con la sciabola; però, questa condizione non può essere imposta da una all’altra delle parti avversarie.

Nota. — Così opinarono pure Châteauvillard, IV, 10°; Angelini, XIV, 7°. I testimoni, non devono mai accon-

  1. In questo libro si ritiene che i tiratori impugnino sempre l’arma con la destra. Si consulti il Manuale del duellante (Gelli) a pag. 85; Della mano sinistra nel duello.