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Libro secondo 91
ART. 180.

I rappresentanti, messisi d’accordo non solo sui punti più essenziali, ma eziandio su le più minute cose, redigeranno un verbale (detto di scontro), in duplice copia, datato e firmato da tutti e quattro, nel quale con precisione e chiarezza saranno descritte le condizioni del duello, e indicati il giorno, l’ora e il luogo dove quello dovrà accadere (verbale di scontro).

ART. 181.

Questo verbale dovrà essere comunicato ai mandanti dai rispettivi rappresentanti, i quali dovranno dar loro gli schiarimenti e le giustificazioni che potessero essere richieste. I mandatari devono subire le condizioni stabilite nel verbale di scontro, se conformi alle leggi dell’onore.

ART. 182.

Nelle condizioni per lo scontro, oltre alla questione dei riposi e della sospensione del combattimento, del medico con voto consultivo o imperativo, sarà chiaramente definito l’uso dei guanti (usuali o d’ordinanza), se con crispino o senza; del fazzoletto attorno alla mano o al polso, ecc., ecc. Sarà pure convenuto se lo scontro dovrà cessare alla prima ferita grave o tale, benchè leggera, che impedisca di continuare il combattimento: o se, invece, si dovranno rinnovare gli attacchi fino a che uno dei combattenti si troverà nell’impossibilità di proseguire la pugna, per le ferite toccate, o dirà di essere esausto.