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90 Codice cavalleresco italiano


con quelli della controparte e sottopongano alla scelta di questi i nomi di due o tre località.

I rappresentanti dell’offensore, dal canto loro, non siano esigenti, tanto più che la scelta del luogo per lo scontro non costituisce un fatto essenziale nella vertenza.

ART. 177.

I rappresentanti dell'offeso, che usufruissero di questo diritto, risponderanno verso la controparte di qualsiasi abuso o sopruso, dei quali questa potesse essere passiva.


XII.

Condizioni dello scontro.

ART. 178.

Sempre quando non si voglia di proposito rimettere al giudizio sereno della Corte o di un giurì la decisione della vertenza, si tenga presente ch’essa deve essere esaurita nel più breve termine possibile; perciò, e in generale, il duello deve aver luogo nelle quarantott’ore successive all'invio dei rappresentanti.

ART. 179.

Stabilita la scelta dell’arma (v. art. 166), si stabiliscono le condizioni che dovranno regolare lo scontro e si fissa il giorno, l’ora e il luogo nel quale dovrà accadere il duello (verbale di scontro)1.


  1. Giustamente il Bellini (VIII, I) è d’opinione che non si possa imporre all’avversario la esclusione di colpi.