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Libro secondo 85
ART. 164.

Se a un semplice sgarbo altri risponde con una ingiuria, talchè ambedue le parti si stimano offese, l’arbitro o un giurì decidono a chi spetta la scelta dell’arma (Angelini, IV, 3°).


IX.

Scelta delle armi per lo scontro.

ART. 165.

Se per risolvere la vertenza si sarà preferito il giudizio di Dio a quello del giurì o della Corte d’onore, i mandatari, che in proposito avranno avute le istruzioni dal mandante loro, cercheranno di far prevalere le condizioni del proprio cliente e procureranno di fare l’interesse suo sempre conforme a onestà (Angelini, VI, 2°; De Rosis, II, 28°).

ART. 166.

Colui al quale è stata riconosciuta la qualità di offeso, può scegliere l’arma legale che più gli aggrada e imporla; nè l’avversario può rifiutarla (art. 162, 163).

Qualora l’offensore sollevasse eccezioni, o si rifiutasse di duellare con l’arma scelta dall’offeso, a questi è riconosciuto il diritto di considerare l’eccezione o il rifiuto come un pretesto addotto per paura dall’offensore nell’intento di sottrarsi alla riparazione dovuta (art. 168) (Angelini, VII, 2°).

Nota. — Nella scelta dell’arma si pensi con chi si ha