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Libro secondo 83


feso il non lieve vantaggio della scelta dell’arma e, a seconda dei casi, del genere di duello1.

L’abuso di concedere la scelta dell’arma allo sfidato, proviene da una certa costituzione di Federico Imperatore, con la quale si dava al provocato (qui significa: sfidato, convenuto) la scelta del luogo, del tempo, delle armi e del giudice nel combattimento giuridico, affinchè non riuscisse agevole all’attore tendere insidie al reo, suo nemico. Ma per la legge longobarda si disponeva che, essendo il duello (combattimento giudiziario) una specie di prova civile, «dovesse spettare al giudice di assegnare il luogo e il tempo; all’attore o offeso, la scelta dell’arme». Per le leggi romane pure si prescriveva che l’offeso o provocato (colui al quale s’impugnava la verità) ad arbitrio suo avesse l’elezione delle armi, con le quali si doveva combattere nello steccato2: per cui l’accordare, come spesse volte accadde, la scelta dell’arma all’offensore è un uso detestabile, ingiusto, contrario al buon senso, alla morale e alle consuetudini storiche; pretenderlo, costituisce una prepotenza inqualificabile, da camorristi e da mafiosi.

ART. 163.

Qualora la parte avversaria impugnasse il diritto della scelta dell’arma a chi con ragione si reputa l’offeso, i rappresentanti di lui porteranno la questione dinanzi a un giurì, o a una Corte d’onore, affinchè si pronuncino su tale argomento, anche se non con-

  1. Il vero e proprio provocatore del duello non è lo sfidante: sarebbe lo sfidante se si applicassero i criteri della complicità: ma provocatore è colui che fu causa dell’alterco, che diede luogo al duello (Crivellari).
  2. Anche sulle osservazioni del Puccioni all’art. 350 del Codice penale toscano si conclude: «spetta infatti al provocato la scelta delle armi». Per provocato s’intende l'offeso, il provocato, cioè, a chiedere la riparazione.