Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/106

80 Codice cavalleresco italiano


ART. 156.

a) La eccezione fatta per coloro che sono stati offesi nell’onore e nella probità, per la quale era loro riconosciuto il diritto di procedere contro l’offensore per le vie cavalleresche e per quelle penali, non ha più ragione di esistere con l’appello alla Corte d’onore, la quale ha dal Codice cavalleresco ora, e presto l’avrà dalla legge tutta l’autorità di proclamare onesto chi fu leso nella probità, e stabilire la forma e la quantità di riparazione che gli deve l’offensore. Se l’offesa presenterà caratteri speciali di delitto, spetterà alla Corte d’onore di formare l’opportuna denuncia alle autorità competenti.

In difetto della Corte ufficiale, ciò può essere fatto da una Corte d’onore eventuale e da un Giurì d’onore.

b) Se nell’attesa del giudizio della Corte d’onore o di un giurì l’offeso subisce una nuova ingiuria da parte dell’offensore, dovrà denunziare alla Corte d’onore, o al giurì ecc., le nuove offese subìte.

Nota. — In tal caso l’Ente giudicante troncherà immediatamente ogni discussione e squalificherà senz’altro l’ingiuriatore. Egualmente praticherà il Giurì se un rappresentato cercherà ripetutamente di avere colloqui con l’avversario (C. d’O., Bari, 3-5-1922).

c) Ma, se mentre pende il giudizio dinanzi alla Corte d’onore, un verbale firmato dai quattro rappresentanti e dai due primi dichiarasse chiusa pacificamente la vertenza, ne sarà data immediata comunicazione alla Corte d’onore, la quale delibererà in proposito.