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76 Codice cavalleresco italiano


V.

Rifiuto della domanda di soddisfazione.

ART. 144.

Il rifiuto del cartello di sfida dovrà essere fatto con somma cortesia e concepito con termini sobrii, urbani e corretti.

ART. 145.

In caso di rifiuto devesi dichiarare ai rappresentanti dell’avversario le ragioni che lo impongono; quali sarebbero ad esempio: se lo sfidante fosse notoriamente non degno d’impugnare le armi. Però, è consigliabile fare codeste eccezioni per mezzo di due rappresentanti.

Nota. — Così opina pure l’Angelini, X, 8°. Se chi domanda la riparazione cavalleresca si trova nelle condizioni portate ad esempio nell’art. 145, sarà opportuno di rispondere a chi fu incaricato di presentare la richiesta: «Incaricherò due amici di comunicare loro le ragioni che mi obbligano a non aderire alla soddisfazione domandata dal signor X».

In tal guisa si sarà usato un riguardo ai rappresentanti dell’avversario: si sarà evitato la taccia di essersi eretti a giudice e parte, nonchè il deplorevole ricorso alla pubblicazione di Comunicati, con relative rettifiche, repliche ingiurie e aggressioni, che d’una vertenza facile a comporsi, ne fanno una questione grave e irreparabile.