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296 libro quinto


Dagli stessi principi viene che non si possa per legge fissare il frutto della moneta sempre tra certi limiti. Se il frutto sta in quella proporzione al capitale, come sta la probabilitá della perdita alla probabilitá della restituzione, da infinite circostanze ha da dipendere la determinazione di ciò che si dice «frutto del danaro», e che piú acconciamente si potrebbe chiamar «prezzo dell’assicurazione». Ma, avendo sopra tal materia lungamente discorso Giovanni Locke in un suo trattato, a quello mi rimetto; che, sebbene sia ancora nella sua lingua originale inglese, non dubito che sará, una volta o l’altra, tradotto in lingua a noi piú comunale.

Appare finalmente non potersi dalla legge variar il valore dell’interesse ed alzarlo o sbassarlo a piacere; ma doversi ciò fare dalla natura medesima, e potersi colla mutazione dello Stato e de’ costumi in un regno ottenere. E, siccome ne’ contratti, quando la legge opponsi alla natura, è trasgredita; cosí da una legge fatta fuori di tempo intorno all’interesse non si può sperare la restaurazione e la salute d’un paese.

La miglior maniera di minorar l’interesse è il fare i frutti de’ debiti dello Stato minori che sia possibile. Intorno a che voglio discorrere nel seguente capo.