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deluso, si considera disciolto il Consiglio consultivo allora eletto; e si statuisce che ogni richiesta degli Armatori, nei riguardi dei Navigatori e anche degli Amministratori marittimi, e ogni controversia fra gente di mare lavoratrice e datrice d’opra, sia sottoposta all’esame di una autorità giudiciale eletta e per accordi e per