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216 | iii - scritti vari dal 1799 al 1802 |
pruove, di tutte le funzioni giudiziarie intermediarie, della difesa
e della sentenza.
La procedura, considerata da noi militarmente, sará distinta in due tempi: tempo di guerra, tempo di pace.
Per il tempo di guerra s’istituiranno i consigli di guerra, depurandoli non pertanto dai vizi onde presentemente sono deturpati, sopratutto dall’onnipotenza del capitano relatore, di cui si parlerá a suo tempo. S’istituiranno non solo le regole del processo e dei giudizi per salvarli dagli inconvenienti in cui naturalmente cadrebbero, attesa la precipitazione; ma si provvederá eziandio per que’ tanti casi non preveduti dalla legge, ma segnati dalla lunga pratica giornaliera, e che fanno sempre ondeggiare i tribunali. Migliori norme ci si offrono per la procedura militare in tempo di pace. I soli giudizi co’ giurati assicurano la libertá civile. Perché dunque i soldati dovranno mancare di questo santo beneficio, quando i momenti non sono sì stringenti come nel tempo di guerra? Sono forse men preziosi allo Stato la vita, la libertá e l’onore di coloro, che per la comune salute consacrano le fatiche, i pericoli e il sangue?
Perciò la norma di procedura, che noi offriremo in tempo di pace, avrá il seguente metodo:
i
1. Querela o accusa.
2. Processo verbale.
3. Schiarimenti necessari.
ii
Norma per formarsi i giurati dal corpo de’ militari
Questa norma assicura a un tempo la libertá civile del soldato ed è sprone alla virtú, poiché ognuno vorrá essere esente di colpa per aver l’onore di presiedere al giudizio de’ propri commilitoni.