far si debbino di coiame di bue, di vaccha, di toro
o di bufolo,... e che niuno dipintore, o alcun' altra
persona dell' Arte predetta, o niun' altra persona,
possa ardisca o presumma tenere, o far tenere, nelle
loro botteghe armadure da cavallo fatte contro la
forma predetta nella città di Firenze o fuori della
città di Firenze, né esse dipignere o far dipignere,
né facte contro la forma predetta raconciare o far
raconciare, sotto la pena di lire cinque di fiorini pic-
cioli per ogni armadura, e tante volte. E Parmadura
s'intenda testiera per sé, fianchali per sé, pectorali
per sé. E non dimeno tali armadure, così contro la
predetta forma facte, s' ardino e ardere si debbino.
La pena dell' ardere abbia luogo nell' armadure facte
contro la forma predetta, che si trovassono nelle bot-
teghe e apresso alcuno dipintore o alcun' altra persona
della detta Arte.
Rubrica LXXX. - Delle questioni che vengono per
la dipintura de' dipintori. — Statuito e ordinato è,
che se alcuno dipintore dipignerà alcuna sala, camera,
palco, o sporto, o muro, o alcun altro luogo, e del
pagamento della detta dipintura fusse questione tra '1
dipintore e colui che avesse facto fare tale dipintura,
e' Consoli della detta Arte possino, sieno tenuti e
debbino, eleggere uno o più dipintori, quali e quanti
vorranno, e' quali dipintori possino tale questione di-
cidere e terminare in extimare e dichiarare quello che
si convenga a tale dipintore di tale dipintura ; e facta
la loro dichiaragione, così si debba per loro obser-
vare e fare; e che e' Consoli, o vero il Notaro, della
detta Arte, innanzi a tale dichiaragione da doversi
così far per loro, faccino che della quantità, la quale
si domandasse di tale dipintura, si paghi al Camar-
lingo dell'Arte denari viiij per ogni libbra. E facta la
dichiaragione per essi dipintori così electi, el Carnai -