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far si debbino di coiame di bue, di vaccha, di toro o di bufolo,... e che niuno dipintore, o alcun' altra persona dell' Arte predetta, o niun' altra persona, possa ardisca o presumma tenere, o far tenere, nelle loro botteghe armadure da cavallo fatte contro la forma predetta nella città di Firenze o fuori della città di Firenze, né esse dipignere o far dipignere, né facte contro la forma predetta raconciare o far raconciare, sotto la pena di lire cinque di fiorini pic- cioli per ogni armadura, e tante volte. E Parmadura s'intenda testiera per sé, fianchali per sé, pectorali per sé. E non dimeno tali armadure, così contro la predetta forma facte, s' ardino e ardere si debbino. La pena dell' ardere abbia luogo nell' armadure facte contro la forma predetta, che si trovassono nelle bot- teghe e apresso alcuno dipintore o alcun' altra persona della detta Arte. Rubrica LXXX. - Delle questioni che vengono per la dipintura de' dipintori. — Statuito e ordinato è, che se alcuno dipintore dipignerà alcuna sala, camera, palco, o sporto, o muro, o alcun altro luogo, e del pagamento della detta dipintura fusse questione tra '1 dipintore e colui che avesse facto fare tale dipintura, e' Consoli della detta Arte possino, sieno tenuti e debbino, eleggere uno o più dipintori, quali e quanti vorranno, e' quali dipintori possino tale questione di- cidere e terminare in extimare e dichiarare quello che si convenga a tale dipintore di tale dipintura ; e facta la loro dichiaragione, così si debba per loro obser- vare e fare; e che e' Consoli, o vero il Notaro, della detta Arte, innanzi a tale dichiaragione da doversi così far per loro, faccino che della quantità, la quale si domandasse di tale dipintura, si paghi al Camar- lingo dell'Arte denari viiij per ogni libbra. E facta la dichiaragione per essi dipintori così electi, el Carnai -