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VIII.

Obblighi di giustizia, quanto ai capitalisti ed ai padroni, sono questi: rendere la giusta mercede agli operai; non danneggiare i loro giusti risparmi, nè con violenze, nè con frodi, nè con usure manifeste o palliate; dar loro libertà per compiere i doveri religiosi; non esporli a seduzioni corrompitrici ed a pericoli di scandali; non alienarli dallo spirito di famiglia e dall’amor del risparmio; non imporre loro lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti coll’età o col sesso (Encycl. Rerum novarum).

IX.

Obbligo di carità de’ ricchi e de’ possidenti, è quello di sovvenire ai poveri ed agl’indigenti, secondo il precetto Evangelico. Il qual precetto obbliga sì gravemente, che nel dì del giudizio dell’adempimento di questo in modo speciale si chiederà conto, secondo disse Cristo medesimo (Matth. xxv) (Encycl. Rerum novarum).

X.

I poveri poi non devono arrossire della loro indigenza, nè sdegnare la carità de’ ricchi, sopra tutto avendo in vista Gesù Redentore, che, potendo nascere fra le ricchezze, si fece povero per nobilitare la indigenza ed arricchirla di meriti incomparabili pel Cielo (Encycl. Rerum novarum).

XI.

Allo scioglimento della quistione operaia possono contribuir molto i capitalisti e gli operai medesimi con istituzioni, ordinate