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efficaci. Noi, che raccomandammo sopra tutto l’unione e la concordia degli animi prima del Congresso, perchè si potesse stabilire di comune accordo quanto si attiene alle norme pratiche dell’azione cattolica, non possiamo ora tacere. E poichè le divergenze di vedute nel campo pratico mettono capo assai facilmente in quello teoretico, ed anzi in questo necessariamente devono tenere il loro fulcro, è d’uopo rassodare i principî, onde tutta dev’essere informata l’azione cattolica.

Leone XIII di s. m., Nostro insigne Predecessore, tracciò luminosamente le norme dell’azione popolare cristiana nelle preclare Encicliche Quod Apostolici muneris del 28 Dicembre 1878, Rerum novarum del 15 Maggio 1891, e Graves de communi del 18 Gennaio 1901; e ancora in particolare Istruzione emanata per mezzo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, il 27 Gennaio 1902.

E Noi che non meno del Nostro Antecessore vediamo il grande bisogno che sia rettamente moderata e condotta l’azione popolare cristiana, vogliamo che quelle prudentissime norme siano esattamente e pienamente osservate; e che nessuno quindi ardisca allontanarsene menomamente. — E però, a tenerle più facilmente vive e presenti, abbiamo divisato di raccoglierle come in compendio nei seguenti articoli, quale Ordinamento fondamentale dell’azione popolare cristiana, riportandole da quegli stessi Atti. Queste dovranno essere per tutti i cattolici la regola costante di loro condotta.