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tecnico, debbono previamente ottenere il consenso dell’Ordinario (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

XVIII.

Debbono fare inoltre ogni sforzo ed ogni sacrifizio perchè regnino fra loro carità e concordia, evitando qualsivoglia ingiuria o rimprovero. Quando sorgano motivi di dissapori, anzichè pubblicare cosa alcuna sui giornali, dovranno rivolgersi all’Autorità Ecclesiastica, la quale provvederà secondo giustizia. Ripresi poi dalla medesima, obbediscano prontamente, senza tergiversazioni e senza menarne pubbliche lagnanze; salvo, nei debiti modi ed ove sia richiesto dal caso, il ricorso all’Autorità superiore (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

XIX.

Finalmente gli scrittori cattolici, nel patrocinare la causa dei proletari e de’ poveri, si guardino dall’adoperare un linguaggio che possa ispirare nel popolo avversione alle classi superiori della società. Non parlino di rivendicazioni e di giustizia, allorchè trattasi di mera carità, come innanzi fu spiegato. Ricordino che Gesù Cristo volle unire tutti gli uomini col vincolo del reciproco amore, che è perfezione della giustizia, e che porta l’obbligo di adoperarsi al bene reciproco (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).


Le predette norme fondamentali, Noi, di moto proprio e di certa scienza, colla Nostra Apostolica autorità le rinnoviamo in ogni loro parte, ed ordiniamo che vengano trasmesse a tutti i Comitati, Circoli ed Unioni Cattoliche