Pagina:Ferrario, Trezzo e il suo castello schizzo storico, 1867.djvu/111


105

lanese, interpellato dal castellano, opinò che si trattasse invece della lesione di un privilegio feudale nella persona del conte Cavenago. Doveva quindi, sempre secondo il Senato, aver vigore l’interdetto ecclesiastico pronunciato contro il Perez e sua moglie, e non era punto fondata in diritto la questione di precedenza promossa in base a quel fatto dal castellano tra lui e il feudatario. Il Senato medesimo poi conchiuse il suo voto (2 di maggio, 1679), diretto al conte di Melgar governatore, sottoponendo alla costui saviezza il caso, e invitandolo, per sedare il popolo, a ridurre ambe le parti alla concordia, o, se volevano trattare formalmente la questione di precedenza, a far valere i loro diritti dinanzi al Senato stesso1.

Così la caratteristica alterigia e vanità spagnola si rivelava dappertutto sotto consimili forme2.

  1. Vedi le consulte del Senato al governatore del 4 di febrajo, e 2 di maggio 1679.
  2. L’esposto fatto ci richiama ad altro analogo già avvenuto nella basilica di s. Ambrogio in Milano per opera del duca di Terranova, appena morto san Carlo Borromeo. Veggasi la Continuazione della Storia di Milano del conte Pietro Verri, di Egidio de Magri. Capo XXXV, a pag. 269 e seguenti. Milano, tip. Lampato, 1841.