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98 capitolo iii

ma che pure è ancora diffusa in alcuni ordini delle nostre scuole. Si potrebbero sviluppare simili riflessioni per riguardo alle definizioni date dai geometri antichi e moderni, da Euclide fino ai nostri giorni (esclusi soltanto i più recenti autori critici). Bisogna diffidare delle definizioni che si trovano in testa ad un trattato di Geometria; non sono definizioni nel senso logico della parola, ma semplici descrizioni o definizioni in senso psicologico.

Del resto è facile riconoscere la differenza che le separa dalle definizioni propriamente dette, che s’incontrano nel medesimo trattato dopo le prime pagine. Quest’ultime possono, quando si voglia, venir soppresse, rimpiazzando il termine definito con una circonlocuzione; ma si provi a fare lo stesso per riguardo alle prime! Il proposito medesimo si palesa subito assurdo. Ed invero, come sarebbe possibile di sviluppare una Geometria qualunque, dopochè si sieno eliminate dal linguaggio, l’una dopo l’altra, tutte le parole connotanti delle idee geometriche?

In qualunque modo si cerchi di girare la difficoltà non si sfugge alla conclusione fondamentale, che discende dalle osservazioni precedenti:

Vi è in Geometria una differenza netta fra definizioni e definizioni, secondo si tratta dei concetti primi o di quelli a cui si dà origine nello sviluppo della scienza. Le ultime definizioni soltanto sono perfette, in modo che è lecito di rimpiazzare il termine definito coi termini impiegati per definirlo, cioè hanno un significato relativo rigorosamente determinante.

Sono dunque solamente le definizioni di codesto genere, che debbono riguardarsi come vere definizioni logiche. Al contrario le consuete definizioni dei primi concetti geometrici non possono ritenersi vere definizioni, se non in un senso esteso della parola; ed in questo senso sono a dirsi definizioni psicologiche; col qual nome si mette in evidenza il loro ufficio di richiamare certe immagini, e di suggerire la visione dei loro rapporti.


§ 6. Definizioni reali e definizioni nominali.

Le riflessioni sviluppate prendendo argomento dalla Geometria, si estendono naturalmente ad una scienza o ad una teoria deduttiva qualunque.

Così è facile di scorgere in un Codice la netta differenza che separa le definizioni dei concetti giuridici fondamentali, ad es., della proprietà, del contratto, ecc., da quelle di particolari oggetti possibili di proprietà, come, p. es., un tesoro, o di speciali contratti, come, p. es., il pegno o l’anticresi.

Le prime hanno così poco il valore di definizioni, perfette e rigorose, che non si possono intendere senza tener presente l’insieme delle successive disposizioni dello stesso codice; ad esse bene si può riferire la prudente massima del Digesto (leg. 202, 50, 17) «Omnis definitio in jure civili periculosa est; parum est enim ut non subverti possit».