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Art. 8. — È vietato di procedere a visite, perquisizioni, o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestite di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9. — Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione di ufficio partecipano in Roma all’emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essa a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell’autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. — Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamante coll’episcopato e tutto il mondo cattolico, senza ingerenza veruna del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L’ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munite di bollo dell’ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice saranno pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L’ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uftizio con la qualifica autentica di pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno. I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13 — Nella città di Roma, e nelle sei sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l’educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.


TITOLO II

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14. – È abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. — È fatta rinunzia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16. — Sono aboliti l’exequatur e placet Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzioni degli atti delle autorità ecclesiastiche.