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fece la scorta d’onore al Principe Ereditario, che ebbe ovazioni calorose. La sera una grande dimostrazione andò al Quirinale con 28 bandiere.

La legge sulle Guarentigie, di cui era stata sospesa la discussione in seguito all’emendamento Peruzzi, è finalmente approvata dai due rami del Parlamento e promulgata. Eccone il testo:


TITOLO I

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1. — La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2. — L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l’attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell’articolo 1° della legge sulla stampa, sono punite colle pene

stabilite all’art. 19 della legge stessa.

I detti reati sono d’azione pubblica e di competenza della Corte d’Assise.

La discussione delle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3. – Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d’onore riconosciutegli dai sovrani cattolici. Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti nel Regno.

Art. 4 — È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell’annua rendita di L. 3,225,000. Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all’estero, s’intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze, agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell’articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, e alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede: e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa Romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà esser diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca.

Art. 5 — Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell’articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d’arte e d’archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6. — Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7. – Nessun’ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.