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doglio, coordinando quell’opera con gli accessi da aprirsi al monumento a Vittorio Emanuele. La somma di lire cinquecentomila, stanziata nel bilancio dei lavori pubblici per l’esercizio in corso, veniva erogata in parte (350,000) per i lavori di definitiva sistemazione della via Cavour fino a via Alessandrina, e della via dello Statuto; il rimanente concorreva a costituire la somma di 1,650,000 lire da stanziarsi in quell’anno per il Policlinico. Al compimento della costruzione del ponte Umberto era provveduto con stanziamenti in bilancio per l’esercizio 1894-95 e successivi. La spesa complessiva non poteva superare 1,500,000 lire.
Alla costruzione del ponte Vittorio Emanuele, assunto dallo Stato, si provvedeva con legge speciale, ma stabilivasi già che la spesa di esso, non compresi gli accessi, non dovesse superare 3,200,000 lire.
Al proseguimento dei lavori del Palazzo di Giustizia si provvedeva pure con legge speciale.
Presso la Congregazione di Carità di Roma era costituito un fondo speciale per la beneficenza, per provvedere alle spese che prima della legge 20 luglio 1890 erano iscritte nel bilancio del Comune. La dotazione di quel fondo veniva costituita con i beni delle confraternite, ecc. tuttavia amministrati dal demanio, e che a termine di legge dovessero essere indemaniati, con la metà dei beni delle Opere Pie elemosiniere e dotali concentrate nella congregazione di carità, col capitale corrispondente alle rendite erogate in media nell’ultimo triennio dalle confraternite nazionali, ecc. esistenti in Roma, per qualsiasi titolo di beneficenza comprese le doti, diverso da quello che formava lo scopo principale della istituzione, col contributo del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, costituito con la legge 19 giugno 1873 che veniva stanziato nel bilancio di ciascun anno, con la rendita degli edifizi destinati al servizio del culto, di proprietà delle confraternite, che fossero espropriati per servizio di pubblica utilità.
Tutte le Opere Pie, per disposto di questo progetto di legge, passavano direttamente nella Congregazione di Carità, ancorchè il demanio non ne avesse preso possesso. Le rendite dovevano esser distribuite nella misura che sarebbe stata determinata ciascun anno dalla autorità tutoria, secondo le risultanze dei rispettivi bilanci. Alle Opere Pie ospitaliere non poteva essere assegnata somma maggiore di 500,000 lire, poi agli Orfanotrofi, agli Asili infantili, all’Infanzia abbandonata, al Ricovero di Mendicità si provvedeva pure. Le somme che sopravanzavano dovevano esser distribuite in proporzione dei rispettivi bisogni, alle altre istituzioni di pubblica beneficenza legalmente riconosciute dentro un anno dalla legge.
Il contributo del fondo di religione e beneficenza nella città di Roma era fissato per il bilancio 1891-92 in lire 200,000. Per costituire quella somma era ridotto a 80,000 il contributo annuo per la ricostruzione della Basilica di San Paolo. Erano dichiarate di proprietà dell’Orfanotrofio maschile di Santa Maria degli Angeli le aree e proprietà private fra le vie Cernaia, Pastrengo e Venti Settembre. Il Governo era autorizzato ad anticipare al Comune la somma di 12 milioni rappresentante l’ammontare di pari somma dovuta per le annualità di 2,500,000 lire per concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma. Le ultime quattro annualità erano soppresse e la quinta ridotta a 500,000 lire. Lo Stato doveva pagare tale somma in rate annuali di un milione di lire. La cassa depositi e prestiti era autorizzata a fare un prestito di quindici milioni e mezzo di lire al Comune di Roma per compiere il pareggio del bilancio, e fornirgli i mezzi per eseguire opere pubbliche. Questo prestito doveva esser somministrato per una somma non maggiore di dieci milioni entro il 1892 e il rimanente nel 1893. Il prestito doveva essere ammortizzato in 35 anni. Invece la stessa cassa era autorizzata a convertire i mutui fatti al Comune di Roma in un imprestito.