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Art. 3. — Previi i necessari accordi colle rispettive amministrazioni governative, dovranno in quel piano essere segnate le aree per le seguenti opere pubbliche, da costruirsi dal comune di Roma:

1. Il palazzo di Giustizia;

        2. Il palazzo dell’Accademia delle scienze e dei Musei;

        3. Il policlinico;

        4. I quartieri per l’alloggiamento di due reggimenti di fanteria, di un reggimento di cavalleria, di un reggimento d’artiglieria;

5. Un ospedale militare della capacità di 1000 letti;
6. Una piazza d’armi.

Art. 4. — Nel piano stesso saranno progettati almeno due nuovi ponti sul Tevere coordinati al piano regolatore ed alle grandi vie da aprirsi lungo le rive del fiume, il palazzo per le esposizioni di Belle Arti, i magazzini generali di deposito ed i pubblici mercati.

Art. 5. – I piani di esecuzione degli edifizi, di cui all’art. 3, saranno compilati a cura del comune di Roma, entro l’anno 1880, sopra progetti di massima, che gli saranno stati comunicati dalle rispettive amministrazioni governative.

Entro lo stesso termine saranno dal comune allestiti i progetti definitivi dei ponti sul Tevere, del palazzo delle esposizioni di Belle Arti, dei mercati, dei depositi generali.

Si gli uni che gli altri dovranno essere approvati dal Governo, colle norme prescritte dalle leggi.

Art. 6. — Udita la rappresentanza comunale, saranno con decreti reali fissati i termini entro i quali dovranno compiersi gli edifici e le opere di cui all’art. 3 e 4.

Art. 7. — È concessa al comune di Roma la facoltà di derivare dall’Aniene, presso Tivoli 3 metri cubi d’acqua al più, ad oggetto di creare in Roma o nelle sue adiacenze una considerevole forza motrice per usi industriali.

Il progetto di questa deliberazione dovrà essere allestito e sottoposto all’approvazione governativa a norma di legge, entro l’anno 1881.

Art. 8. — Una parte della forza motrice, di cui all’articolo precedente, sarà ceduta in assoluta proprietà allo Stato, nella misura che sarà riconosciuta necessaria per gli opifici militari, che si istituissero in Roma.

Art. 9. — La somma di 50 milioni di lire del concorso governativo sarà stanziata nei bilanci dello Stato in ragione di 2 milioni l’anno nel ventennio dal 1881 al 1900 inclusivamente, e di un milione l’anno nel decennio dal 1901 al 1910 inclusivamente.

Art. 10 — Qualora per affrettare l’esecuzione delle opere contemplate nella presente legge, il comune di Roma deliberi di procurarsi i fondi necessari mediante una operazione di credito, il Governo è autorizzato a garantire questo prestito nei limiti degli stanziamenti fissati nel precedente articolo.

Art. 11. — Le aree e le proprietà demaniali sulle quali dovessero erigersi gli edifici di cui agli art. 3 e 4, saranno dal comune occupate senza alcun compenso allo Stato, insieme con gli edifici pubblicati nell’art. 3, le aree e le proprietà comunali, che fossero state per la loro costruzione occupate.

Art. 12. — Quando siano ultimati e collaudati il palazzo di giustizia ed il nuovo ospedale militare, saranno ceduti in piena proprietà del comune di Roma l’attuale ospedale militare di S. Antonio e l’ex-convento dei Filippini, ora occupato dai tribunali.

Dopo l’ultimazione dei quartieri militari, di cui all’art. 3, il Governo è autorizzato a cedere in proprietà al comune stesso il quartiere di Magnanapoli, tostochè dal ministero della guerra sarà riconosciuto non più necessario per il servizio militare.

Art. 13. — Ai nuovi fabbricati, che saranno stabiliti entro il perimetro stabilito dal piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è accordata l’esenzione temporaria dalla imposta diretta e dalle relative sovrimposte per una durata non maggiore di 20 e non minore di 11 anni, dovendo però in ogni caso cessare l’esenzione coll’anno 1910.