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di prestargli il necessario danaro. Da queste e simili circostanze sono nati i banchi pubblici, che in ogni parte d’Europa sono stati e sono, cioè luoghi ove molti particolari hanno riunite le loro ricchezze, sia per custodirle semplicemente, che per darle ad imprestito sopra di un pegno o sopra di un annuo profitto, sia anche solo per contrattarle fra di loro, acciocchè tutto queste operazioni, combinate e riunite in un luogo solo da tutti rispettato e meritevole della confidenza universale, si rendessero più facili e più sicure e meno dispendiose a ciascuno in particolare.

48. Da questa origine e definizione dei banchi pubblici si deduce in primo luogo, che l’unione delle ricchezze e la circostanza essenziale che forma e caratterizza il banco, e che perciò non è egualmente essenziale che tutte queste ricchezze sieno materialmente riunite in un luogo particolare; basta che le ricchezze siano riunite, cioè che siano sicuri gli amministratori di trovare la ricchezza dove ella sia. Si possono formar banchi non solamente di danaro, ma anche di terre, le quali non potendo che essere nel luogo ove sono, non possono esser comprese sotto il titolo di un banco, se non coll’esser vincolate ad adempire ad un fine comune. In secondo luogo, è una unione di ricchezze particolari. Chiunque porta ad un banco la propria ricchezza, ossia il proprio danaro, o un valore qualunque, non lo porta gratuitamente, non abbandona la proprietà di questo valore, ma ve lo porta perchè così ottiene il fine che egli si propone. È dunque necessario che la sua proprietà non sia confusa, e che gli sia assicurato il fine per cui egli ha voluto portarla al banco e riunirla colle altre. Dunque il proprietario di questa ricchezza acquista un diritto riconosciuto dal banco sul banco stesso, che gli assicura il fine e la proprietà del valore confidatogli, a quelle condizioni che sono state legittimamente convenute. Questa assicurazione si fa registrando esattamente in un libro i nomi de’ depositanti, la qualità del deposito e le condizioni colle quali è stato fatto, e rilasciando al proprietario medesimo un viglietto autentico, che gli dà il diritto di riprendere o contrattare la somma convenuta ed enunziata nel viglietto medesimo. Il proprietario in questa maniera diviene