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altro, purchè la ricchezza sia molta e ben distribuita. Ora una sufficiente libertà procurerà da sè medesima queste tre buone qualità delle manifattura, e il farà col mezzo sicurissimo dell’interesse, perchè dopo moltiplici sperienze l’esito si fisserà presso quel manifattore che darà alle sue merci le tre suddette qualità nel maggior grado possibile, e sparirà affatto da quelle cui mancano; onde lasciata alle arti la forza espansiva della libertà ed il vigore che dà naturalmente all’animo la gara degl’interessi, si otterrà meglio l’intento che colla moltitudine de’ precetti, col rigore degli ordini, che rendono diffidenti ed alieni gli animi da una intrapresa per sè stessa difficile ed avventurosa. Dunque la disciplina delle arti non deve essere coattiva e legislatrice, se non dove si prevegga che non mai o troppo tardi l’interesse privato giungerà ad unirsi col pubblico, e dove la scoperta delle frodi è lenta e remota, ed il guadagno che apportano è presente e considerabile. Per esempio, quando la perfezione della manifattura richiegga essenzialmente preparazioni complicate ed anticipazioni di spese, ivi senza dubbio e meglio che la cosa sia non fatta che mal fatta; ivi le leggi coattive, che impongono condizioni per le quali non si faccia tale cosa se non in tale maniera, e pene proporzionate ai contravventori, sono senza dubbio necessarie ed utilissime, perchè col moltiplicarsi la concorrenza degl’individui alla medesima arte non s’accumulino errori sopra errori ed inganni sopra inganni, onde il complesso dell’arte intiera cadrebbe in discredito e svanirebbe una parte delle forze produttive di uno Stato. Quindi in quelle arti nelle quali la frode può celarsi per un tempo considerabile e produrre un gran vantaggio al manifattore (come nelle stoffe dove entrano colori, nei metalli, nelle preparazioni delle pelli, o in altro, nelle quali e il lungo uso, o la consumazione, o la chimica soltanto possono svelarne i difetti, per cui la buona e la cattiva opera all’occhio e presto non si conoscono), sono salutari quelle leggi che prescrivono la dose degl’ingredienti, e i tempi e i luoghi migliori dell’artifizio, ed eseguito lo assoggettano all’esame ed al riconoscimento della bontà; del quale se ne dà più pubblica ed autentica testimonianza con bollare a segni rico-