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roco suddetto, in cui dovrà esprimersi, oltre al Nome, e Cognome de’ Contraenti, e de’ loro Genitori, anche la Patria, ed età de’ medesimi: E tanto rispetto a’ Stradiocesani, i quali hanno abitato, o abitano in questa Diocesi, quanto rispetto a’ Diocesani, i quali hanno abitato, o abitano in aliena Diocesi, il Parroco, sia affine di ottenere da questa Curia la Fede di stato libero, sia per ottenere la dispensa sopra tutte, o sopra due dinunzie] dovrà espressamente individuare il tempo, o tempi precisi rispettivamente della dimora in questa Diocesi, e dell’assenza dalla medesima di quelli, che vorranno contraer Matrimonio.
Se vi sarà giusta causa per la dispensa delle tre dinunzie, a riguardo de’ Contraenti, o di uno di essi, vogliamo a buon fine riconoscerla; e perciò il Parroco la specificherà nella fede di libertà, la quale non sarà accettata, e non produrrà alcun effetto, se non sarà spedita, giusta la formola seguente:
Fidem facio ego infrascriptus, et verbo veritatis attestor N. Filium N. ætatis annorum N., et N. Filiam N. ætatis annorum N. hujus Loci, esse in statu libero ad contrahendum Matrimonium, nec esse aliquo vinculo Consanguinitatis, vel Affinitatis invicem conjunctos, vel attinentes, nullumque obstare impedimentum canonicum, quin Matrimonium inter ipsos celebrare valeant, prout etiam justificabitur depositionibus Testium in Curia Episcopali præsentandorum, qui sunt N. filius N., ætatis annorum N., et staturæ N., ac N. filius N., ætatis annorum N., et staturæ N., ambo hujus Loci viri honesti, timoratæ conscientiæ, et veridici.
Insuper attestor dictos futuros Contrahentes circa Fidei rudimenta, Symbolum Apostolorum, Orationem Dominicam, nec non Decalogi, et Ecclesiæ Præcepta, ac Septem Ecclesiæ Sacramenta instructos esse.
Et tandem pro causa obtinendæ dispensationis super omnibus denunciationibus expono......., quì si specificherà la causa.
E se si ricorre per ottenere la dispensa di due sole dinunzie si farà la fede nella maniera di sopra prescritta, anche con l’espressione della causa, ommettendosi però l’espressione de’ Testimonj, i quali in tal caso non devono esaminarsi, fuorchè per qualche circostanza sia da Noi giudicata necessaria la deposizione de’ medesimi.
Fatta la fede, come sopra, vi si apporrà la data, e si soscriverà dal Parroco, come in appresso:
In quorum fidem etc. Dat. in Loco N. die N. mensis N. anni N. N. Parochus, sive Curatus etc.
Nel caso poi, che uno de’ Contraenti sia stradiocesano, basterà, che il Parroco faccia la sola espressione della libertà della