Pagina:Economisti del Cinque e Seicento, Laterza, 1913.djvu/113

Nona. Che sará lecito a ciascuno tenere presso di sé oro o argento, ancorché non coniato, per poterlo far ridurre in monete, over per farlo lavorare in opere, secondo il suo volere; ma, se si vorrá contrattare, sará necessario avere la fede dell’assaggiatore publico della finezza o lega, ed anco che sia bollato secondo il solito, accioché colui che lo riceverá sappia la sua bontade senza farne altro saggio.

Decima. Si conosceranno, col mezo di questi ordini, molti disordini ed errori occorsi, che occorrono e che occorrere potrebbono nel far pagamenti, per cagion delle monete, cosi d’oro come d’argento, giá fatte e di quelle che si facessero nei modi usati, cioè sotto ordini vari e diversi da una cittá all’altra e da una provincia all’altra, come ho altre volte detto.

Undecima. Non si lavorerá per l’avenire nelle zeche d’altri ori ed argenti che di minóre e grezi, o di opere antiche o rotte o simili, e non si rifaranno mai piú i danari. Ed a me pare che il dover voglia ch’ormai si ponga fine a cosi longo abuso del guastare e fondere le innumerabili quantitadi di diverse sorti di monete d’argento e d’oro per rifarne altre. Egli è ben cosa necessaria che tutti li danari finora fatti restino fatti ; ed essi, insieme con quelli che di nuovo si faranno, si abbiano da spendere per sempre in tutti i luoghi per li loro giusti e reali valori, cioè sotto l’ordine della giá detta tassa universale.

Duodecima ed ultima. Che tutte le monete, cosi d’oro come d’argento, saranno conosciute da qualunque persona che saprá leggere, ed anco da chi no, per prattica cioè del loro giusto valore, il qual sopra esse sará notato ed impresso; ed il simile intervenirá delle giá fatte, che tassate saranno con l’ordine giá detto. Ne seguirá ancora che gli ori ed argenti, tanto coniati quanto no, si contratteranno con ordini regolati e con ragion fondata, che sará da tutti facilmente intesa.