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Art 48. Termine di quattro anni per la costruzione della strada.

« 49. Acquisto del suolo e delle fabbriche, — ed indennità.

« 50. Determinazione delle corse e dei treni.

« 51. Obblighi di esatto servizio - Vedi l’art. 72.

« 52. Spese della strada a carico della Società.

« 53. Altre norme per i progetti.

« 54. Piano stradale per due binarii fino all’Apennino — In questo per un binario solo — Guide di ferro per un binario solo in tutta la linea.

« 55. Scarpe.

« 56. Manufatti.

« 57. Carattere architettonico delle fabbriche.

« 58. Casette delle guardie.

« 59. Fabbriche per le stazioni.

« 60. Curve e pendenze della strada.

« 61. Armamento.

« 62. Colonne milliarie.

« 63. Scambii, piatteforme, e rifornitori.

« 64. Congiunzione con altre strade ferrate.

« 65. Estrazione della terra e dei materiali.

« 66. Separazione della Strada dai fondi adiacenti.

« 67. Passi provvisorii e intersezioni colle vie ordinarie.

« 68. Pozzi delle gallerie.

« 69. Licenza necessaria ad attivare la strada.

« 70. Verificazione a lavoro compiuto.

« 71. Regolamento di polizia.

« 72. Penali alla Società per difetti nel servigio.

« 73. Corrispondenza della Società colla Commissione.

« 74. Consegna della strada ai Governi al termine della concessione.

« 75. Prelevazione sui proventi nell’ultimo quinquennio.

« 76. Diritto di redenzione della strada.

« 77. Riserva dei Governi per costruzioni diverse.

« 78. Uso comune con altre strade ferrate.

« 79. Casi di decadenza della Società.