Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
< 63 > |
Art 48. Termine di quattro anni per la costruzione della strada.
« 49. Acquisto del suolo e delle fabbriche, — ed indennità.
« 50. Determinazione delle corse e dei treni.
« 51. Obblighi di esatto servizio - Vedi l’art. 72.
« 52. Spese della strada a carico della Società.
« 53. Altre norme per i progetti.
« 54. Piano stradale per due binarii fino all’Apennino — In questo per un binario solo — Guide di ferro per un binario solo in tutta la linea.
« 55. Scarpe.
« 56. Manufatti.
« 57. Carattere architettonico delle fabbriche.
« 58. Casette delle guardie.
« 59. Fabbriche per le stazioni.
« 60. Curve e pendenze della strada.
« 61. Armamento.
« 62. Colonne milliarie.
« 63. Scambii, piatteforme, e rifornitori.
« 64. Congiunzione con altre strade ferrate.
« 65. Estrazione della terra e dei materiali.
« 66. Separazione della Strada dai fondi adiacenti.
« 67. Passi provvisorii e intersezioni colle vie ordinarie.
« 68. Pozzi delle gallerie.
« 69. Licenza necessaria ad attivare la strada.
« 70. Verificazione a lavoro compiuto.
« 71. Regolamento di polizia.
« 72. Penali alla Società per difetti nel servigio.
« 73. Corrispondenza della Società colla Commissione.
« 74. Consegna della strada ai Governi al termine della concessione.
« 75. Prelevazione sui proventi nell’ultimo quinquennio.
« 76. Diritto di redenzione della strada.
« 77. Riserva dei Governi per costruzioni diverse.
« 78. Uso comune con altre strade ferrate.
« 79. Casi di decadenza della Società.