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regolamenti, da sottoporsi all’approvazione della Commissione.

Articolo 88.

[Affissione delle tariffe e del corso delle monete.]

Le tariffe per i trasporti sulla strada ferrata dovranno rimanere costantemente affisse in tutte le stazioni in luogo ben visibile, come vi saranno affisse parimente le tariffe di riduzione delle monete a lira italiana, e quelle dei pesi dei rispettivi Stati percorsi, a peso metrico.

Articolo 89.

[Decisione delle contestazioni.]

Le contestazioni, che potrebbero insorgere tra la Società e gl’impiegati preposti a vigilare la buona esecuzione delle opere ed il regolare esercizio della strada, le quali sieno motivate dalla interpretazione ed esecuzione delle condizioni qui contenute, o nei regolamenti che a forma di esse verranno per il seguito dettati dalla Commissione, saranno da questa inappellabilmente decise, considerandole come vertenza meramente amministrativa.

Articolo 90.

[Ricorso in ultima istanza.]

In qualunque questione dell’indole contemplata nel precedente articolo 89, che involva il diritto e non rivesta il carattere di meramente amministrativa, la Commissione pronuncierà il suo giudizio, riserbato però alla parte che si crede lesa il ricorso in ultima istanza al Supremo Consiglio di Giustizia residente in Modena, che giudica secondo le massime della Legislazione Estense.


Conte Gaetano ZUCCHINI Commissario PONTIFICIO.
Cav. Luigi NEGRELLI-MOLDELBE Commissario AUSTRIACO.
Consigliere Dottor Carlo RONCAGLIA Commissario ESTENSE.
Cav. Francesco BELLENI Commissario PARMENSE.
Commendatore Alessandro MANETTI Commissario TOSCANO.
Ingegnere Salvatore CACCIANINO.
Giuseppe FUMAGALLI.
Enrico Ridolfo SCHINTZ.