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godimento dei Governi entro i confini dei rispettivi Stati, senza sborso veruno per parte dei medesimi.

Articolo 83.

[Casi di forza maggiore.]

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 79 e seguenti, non saranno applicabili al caso in cui il ritardo o la sospensione dei lavori provenisse da una forza maggiore.

Articolo 84.

[Norme per la percezione dei prezzi di trasporto.]

La percezione dei prezzi dei trasporti nelle tariffe avrà luogo per chilometro percorso senza riguardo alle frazioni di distanza, per modo che un chilometro cominciato si considera come compito. Per ciò che si riferisce al peso della mercanzia, si riterranno solamente i ventesimi dei mille chilogrammi, cosicchè ogni peso minore di chilogrammi cinquanta pagherà in ragione di chilogrammi cinquanta; ogni peso compreso fra i cinquanta ed i cento pagherà a ragione di cento chilogrammi, e così di seguito.

Articolo 85.

[Bagaglio dei viaggiatori.]

I viaggiatori potranno avere con loro un bagaglio di peso non maggiore di venti chilogrammi, senza andare soggetti ad alcun aumento di spesa.

Articolo 86.

[Oggetti non contemplati nelle tariffe.]

Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti che non fossero indicati nelle tariffe, saranno considerati, quanto ai prezzi di trasporto, come attenenti alle classi colle quali avessero maggiore analogia.

Articolo 87.

[Spese accessorie di magazzini.]

Le spese accessorie non inserite nelle tariffe, come sono quelle di deposito nei magazzeni inservienti alla strada e quelle di carico e scarico, saranno determinate con espressi