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Art. 1. La santa Sede, l’impero Austriaco, i Duchi di Modena e di Parma ed il granduca di Toscana, penetrati dall’importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una Strada Ferrata che assumerà il nome di Strada Ferrata dell’Italia Centrale, e che partendo per una parte da Piacenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e per l’altra parte staccandosi da Mantova proceda egualmente a Reggio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell’Apennino, congiungendosi infine nell’una o l’altra di dette città alla rete delle Strade Ferrate toscane.
Art. 2. È annessa alla presente Convenzione la Carta geografica sulla quale è in colore azzurro tracciato l’andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell’Articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa il punto nel quale la strada traversa l’Apennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel migliore interesse dell’Impresa, a studi e verificazioni ulteriori.
Art. 3. Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla strada che forma oggetto della presente Convenzione, le proprie Strade Ferrate, tanto fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambidue questi punti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.
Art. 4. Il Regio Governo Toscano ugualmente promette che le proprie Strade Ferrate da Pistoja a Lucca e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima della nuova strada centrale.
Art. 5. La costruzione della Strada Ferrata per l’Italia centrale sarà affidata ad una o più Società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile stabilire per diligenza della Commissione, di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano fin d’ora di assicurare alla Società o alle Società suddivisate i seguenti benefizii e privilegi, cioè: