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Articolo 79.

[Casi di decadenza della Società.]

La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima, quando non abbia posto mano ai lavori nel termine stabilito dai precedenti articoli 45, 46, e quando nello spazio di quattro anni, decorrendi dal giorno dell’approvazione definitiva del progetto dell’intiera linea stradale, non abbia, a norma dell’articolo 48, compita ed attivata tutta la strada, inclusivamente alla diramazione da Reggio al Po dirimpetto a Borgoforte.

Articolo 80.

[Provvidenze conseguenti alla decadenza.]

In caso di decadenza sarà provvisto alla continuazione e compimento dei lavori mediante una pubblica aggiudicazione, da aprirsi dietro le presenti condizioni e sopra una stima delle opere fatte o iniziate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati e delle porzioni di strada che fossero aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente, ritenendo che le offerte potranno essere anche inferiori alla stima.

Articolo 81.

[Conteggi col nuovo aggiudicatario.]

La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore degli oggetti, di cui sopra, risultante dalla pubblica licitazione.

Articolo 82.

[Caso di seconda aggiudicazione.]

Se l’aggiudicazione in così fatto modo aperta non conducesse a verun risultato, si procederà a nuova aggiudicazione dopo sei mesi, e qualora anche questo secondo tentativo riuscisse vano, la Società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente dai lavori già eseguiti e dai materiali provvisti. Le porzioni di strada, che fossero aperte e potessero aprirsi al pubblico transito, passeranno immediatamente nel pieno possesso e