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sarà quello dell’effettivo costo sul quale sarà stato garantito il minimo d’interesse, più la metà del reddito capitalizzato al cinque per cento, che potesse verificarsi negli ultimi cinque anni d’esercizio oltre il detto minimo d’interesse garantito. Questo prezzo così stabilito dovrà mantenersi fisso fino al ventesimo anno dalla attivazione della strada, dopo la qual epoca dovrà diminuirsi di un sessantesimo per ciascun anno in modo che, al fine degli ottant’anni di concessione, la strada torni ai Governi senza alcuno sborso. Il pagamento di questo prezzo, quando non sia fatto nell’atto della redenzione, dovrà effettuarsi alla Società in dieci rate uguali, ciascuna distante fra loro sei mesi, con sopra il frutto alla ragione del cinque per cento, da aggiungersi a ciascuna rata per il tempo decorso fra la data del contratto di redenzione e quella della scadenza delle rate medesime.
[Riserva dei Governi per costruzioni diverse.]
Si riservano i Governi ad autorizzare e far eseguire acquedotti, canali sì navigabili come di irrigazione e scoli d’acqua a traverso i territorii ove è situata la strada ferrata, o in luogo vicino o lontano, secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni, nè tampoco richiedere qualsiasi indennità, purchè per esse non risulti impedimento alla circolazione sulla strada ferrata, nè alcuna spesa a suo carico.
[Uso comune con altre strade ferrate.]
Se in avvenire abbia luogo la costruzione di un nuovo braccio di strada ferrata, spetterà alla Commissione di determinare le regole e le tariffe, colle quali la Società concessionaria della strada ferrata dell’Italia centrale per una parte, ed i nuovi costruttori per l’altra avranno facoltà di valersi reciprocamente delle strade e stazioni loro appartenenti.