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Articolo 61.

[Armamento.]

L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaja disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di castagno, di larice o di pino, con sovrapposte le guide di ferro a base larga. Il peso di queste guide non sarà minore di chilogrammi venticinque, né maggiore di ventisette per metro corrente nella pianura, e sarà di trenta chilogrammi nella montagna, dove le pendenze oltrepassano l’uno in dugento.

Rispetto però all’armamento in genere, la Società concessionaria sarà in libertà di offrire qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte e che sia stato esperimentato per buono; e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.

Articolo 62.

[Colonne milliarie.]

Saranno apposte lungo tutto il piano stradale le colonne milliarie in pietra, con colonnette pure in pietra di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.

Articolo 63.

[Scambii, piatteforme e rifornitori.]

Le stazioni dovranno essere provviste dei necessarj scambii, piatteforme, rifornitori, ed altri attrezzi, e di tutto ciò che occorre al ben regolato servizio della strada, come pure non dovranno mancare i locali per il carico e scarico delle merci, per i servizii doganali, sanitarii, politici ec. ed infine per tutto quanto risguarda un perfetto esercizio.

Articolo 64.

[Congiunzioni con altre strade ferrate.]

Nei luoghi dove la strada ferrata dell’Italia centrale dovrà congiungersi con altre strade ferrate preesistenti, sarà cura della Società di detta strada centrale d’intendersi con i concessionarii di quelle per il comune uso.