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stanze eccezionali; nel quale caso saranno accolti i progetti per manufatti in legname od in ferro.

Articolo 57.

[Carattere architettonico delle fabbriche.]

Qualunque delle opere componenti la strada ferrata, di cui trattasi, dovrà essere eseguita in perfetta regola d’arte, e colla maggiore solidità, ritenendo però il carattere della semplicità senz’alcun lusso di costruzione.

Articolo 58.

[Casette delle guardie.]

Alla distanza di ogni chilometro, salve le differenze che in atto pratico si trovassero necessarie, verrà edificata una casetta in muramento per uso di un guardiano, composta di camera, cucina e piccolo magazzino.

Articolo 59.

[Fabbriche per le stazioni.]

Le stazioni indicate all’articolo 41, non che le altre secondarie, si ritiene che, come gli altri fabbricati, sieno di solida costruzione e di semplice architettura.

Articolo 60.

[Curve e pendenze della strada.]

In tutta l’estensione della strada, meno il passo dell’Apennino, le curve dovranno essere amplissime, nè avere in alcun caso un raggio minore di metri cinquecento (500). Nell’Apennino, se ne ricorra l’assoluta necessità, il minimo raggio potrà essere di trecento (300) metri. Quanto allo sviluppo altimetrico, si procurerà d’ottenere le livellette, ossia le inclinazioni dei varii tronchi di strada, più convenienti e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno giammai pendenze maggiori dell’uno per dugento; fuorché nello sviluppo della strada nell’Apennino, dove potrà adottarsi quella dell’uno in quaranta, sempre però nei casi in cui venga riconosciuta inevitabile una così forte inclinazione.