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Articolo 47.

[Dipendenza della Società dalla Commissione.]

Nella formazione dei progetti, nell’esecuzione dei lavori e per la sorveglianza loro, la Società si uniformerà pienamente alle indicazioni e prescrizioni contenute negli articoli dal 53 al 62 seguenti inclusivamente, sotto la dipendenza intiera della Commissione e degli ingegneri che saranno dalla medesima delegati. Con tutto ciò saranno gradite dalla Commissione le proposte della Società tendenti al perfezionamento delle opere, per ammetterle quando non sieno contrarie all’interesse dei Governi.

Articolo 48.

[Termine di quattro anni per la costruzione della strada.]

La costruzione della strada e delle opere accessorie alla medesima, dovrà essere compiuta in quattro anni decorrendi dal giorno in cui il progetto dell’intiera linea stradale sarà stato definitivamente approvato dalla Commissione, in modo che allo spirare di detti quattro anni possa essere tutta la linea attivata.

Articolo 49.

[Acquisto del suolo e delle fabbriche, ed indennità.]

Saranno a carico della Società tutte le spese occorrenti per l’acquisto del suolo e fabbriche da occuparsi con la strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie. Saranno ugualmente a suo carico le indennità tutte di qualunque genere esse siano, niuna esclusa nè eccettuata, di ragione dovute per danni e pregiudizii, così temporanei come permanenti, che dipendentemente dalla costruzione della strada ed opere accessorie possano risentire direttamente, o indirettamente i fondi adjacenti, o prossimi alla medesima; non esclusi quelli che fronteggiano i corsi d’acqua dall’una e dall’altra ripa, quando i lavori da farsi lungo, o a traverso i fiumi o torrenti rechino loro diffatti temporaneamente, o permanentemente pregiudizio.