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scoli d’acqua, la Società deve procurare che non sia recato danno al loro corso, nè ai fondi adjacenti, onde evitare giusti reclami per parte dei rispettivi possessori, come deve ristabilire ed assicurare a tutte sue spese quegli alvei che fossero stati tagliati, trattenuti o modificati, e rimanere responsabile intieramente di tutti i suddetti danni derivati dall’inosservanza del presente patto. Gli acquedotti, che per sì fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche, saranno di ferro o di opera muraria.


Articolo 44.

[Traversate di strade.]

Ovunque la strada ferrata attraverserà strade ordinarie in piano, dovranno eseguirsi le convenienti opere, ed apporsi i necessari cancelli colle guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. E allora quando la strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate, e queste debbano essere rialzate, non si dovrà mai dare alle montate d’unione una pendenza maggiore del 5 p. %, restando sempre tutte le spese a ciò necessarie a carico della Società. Dipenderà dalla Commissione l’approvare quelli allacciamenti, che in alcune località, dove le strade da attraversare fossero molto frequenti, potrebbero operarsi senza sensibili allungamenti di cammino e senza grave incomodo e danno degli utenti delle strade ferrate.


Articolo 45.

[Termine per la presentazione dei progetti. E carte catastali.]

Entro un anno dal dì della stipulazione delle presenti condizioni, la Società dovrà presentare alla Commissione gli studii di tutta la linea della strada ferrata dal Po presso Piacenza fino a Prato o a Pistoja, e del ramo da Reggio al Po dirimpetto a Borgoforte, comprese le proposizioni per l’armamento e per il materiale mobile, a tenore degli articoli 10, 12 della Notificazione 21 novembre 1851; alla pena, mancando, comminata dall’articolo 20 della Notificazione medesima, cioè della perdita delle lire italiane due-