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Società, alla quale è conferito il diritto di percepire il prezzo di detti trasporti a forma delle tariffe parziali o generali, che saranno dapprima conformi a quelle adottate per la Strada Ferdinandea nel Regno Lombardo-Veneto, e quindi andranno soggette alla revisione della Commissione internazionale, che potrà modificarle, sulle proposte eziandio della Società, quando la esperienza dimostri che con quelle in corso non si possa raggiungere una rendita, che valga a coprire oltre le spese l’interesse garantito. E se il medio utile netto ottenuto dalla Società in un triennio avesse oltrepassato il limite dell’otto per cento del capitale impiegato, le tariffe potranno essere ridotte in proporzione dell’eccedente, se la Commissione lo reputi opportuno.
[Comunicazione di altre strade ferrate colla centrale italiana. (Vedi l'art. 77).]
All’effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare, per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade, che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà d’eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade tanto ordinarie quanto ferrate anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraenunciate.
[Imposta territoriale.]
Non ostante il disposto nel precedente articolo 21, la Società continuerà a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione. Saranno pure a suo carico tutte le spese occorrenti per le correzioni catastali e volture da eseguirsi per causa delle nuove divisioni dei fondi operate col taglio della strada ferrata ed opere accessorie.