Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/40


< 39 >

gio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l’interesse a termini di giustizia, secondo le leggi vegliami nei rispettivi Stati ed i sistemi quivi praticati in altri casi congeneri.


Articolo 24.

[Modo di occupazione dei terreni. (Vedi l'art. 49).]

Negli Stati dove le espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità sono regolate da leggi speciali la Società dovrà osservarne il disposto. In quelli dove manchino leggi speciali, e non vi sia supplito, si ammette la massima che la Commissione potrà procedere a far valutare le indennità da due Periti uno per parte, col periziore in caso di discordia, e dietro il deposito della somma che ne verrà determinata, la Società potrà devenire all’occupazione.


Articolo 25.

[Danni per tracciamento della strada.]

Al valore delle indennità, di che al precedente articolo 24, sarà aggiunto il compenso ai tenui danni recati ai proprietari dei terreni nel tracciamento della strada ferrata.


Articolo 26.

[Erezione di nuove fabbriche]

Se dopo il tracciamento sul terreno della strada ferrata venisse iniziata alcuna nuova fabbrica nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, ovvero dentro i sei metri a destra ed a sinistra dai limiti estremi dello spazio medesimo, la Società deve subito prevenire la Commissione onde ne sia impedita la continuazione, dovendo essere sì fatte fabbriche vietate.


Articolo 27.

[Tariffe dei trasporti. (Vedi gli art. 81, 85 e 86).]

I trasporti dei viaggiatori e delle merci sulla strada ferrata, di che trattasi, non potranno essere fatti che dalla