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tivamente spettanti alle loro quote, e ciò dietro il conteggio che presenterà ai medesimi la Commissione antedetta, in moneta metallica sonante d’oro o d’argento a corso di tariffa, esclusa la moneta erosa, il rame, la carta monetata; ben inteso che il capitale sia valutato colle stesse norme. Fino al pagamento, come sopra stabilito, degl’interessi garantiti dai cinque Governi, l’esercizio della strada potrà ottenere i proventi eventuali contemplati dall’articolo 7 della Convenzione 1 maggio 1851 sopra i tronchi già attivati, i quali introiti eventuali si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico di cui cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.


Articolo 18.

[Durata della garanzia e della concessione.]

La durata del privilegio esclusivo della concessione è fissata in anni ottanta. Ma la durata della garanzia del frutto si estenderà per soli anni cinquanta, decorrendi dal giorno in cui sarà aperta la strada su tutta la sua estensione.


Articolo 19.

[Garanzia per i progetti. (Vedi l'art. 45).]

Il deposito delle lire dugento cinquantamila italiane per gli studi, progetti e perizie, da compiere nei tempi che saranno qui sotto prescritti, si dovrà fare dalla Società all’atto della stipulazione del contratto, nei modi indicati dagli articoli 20, 22 della ricordata Notificazione 21 novembre 1851.


Articolo 20.

[Garanzie per la esecuzione dei lavori. (Vedi gli art. 46 e 48).]

Il deposito del milione di lire italiane, a garanzia dell’esecuzione dei patti del contratto in luogo di danni e interessi, dovrà esser fatto al momento di por mano ai lavori di costruzione della strada ferrata. Quando per altro la Società giudichi opportuno di emettere le azioni prima di tale epo-